{"id":216,"date":"2010-12-22T02:10:45","date_gmt":"2010-12-22T00:10:45","guid":{"rendered":"http:\/\/no194.org\/?p=216"},"modified":"2010-12-22T02:19:53","modified_gmt":"2010-12-22T00:19:53","slug":"nuovo-referendum-abrogativo-della-l-194-aborto-ed-eutanasia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/no194.org\/?p=216","title":{"rendered":"NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L. 194 : ABORTO ED EUTANASIA"},"content":{"rendered":"<p>S\u00e2\u20ac\u2122intende per eutanasia la morte provocata , in forma attiva ( attraverso la somministrazione di farmaci ) o passiva ( mediante l\u00e2\u20ac\u2122interruzione o l\u00e2\u20ac\u2122omissione di un trattamento medico necessario per la sopravvivenza ) , volontariamente ( allorch\u00c3\u00a9 segue ad una richiesta esplicita dell\u00e2\u20ac\u2122interessato capace di intendere e di volere o mediante testamento biologico ) o non volontariamente ( quando la decisione viene assunta da soggetto espressamente designato a decidere per conto di un individuo in stato di incoscienza o incapacit\u00c3\u00a0 mentale tale da precludere una scelta consapevole ) .\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Sotto il profilo legislativo nazionale , non possono considerarsi eutanasia n\u00c3\u00a9 la terapia del dolore (ravvisabile nell\u00e2\u20ac\u2122ipotesi che il medico intenda alleviare le sofferenze del paziente mediante la somministrazione di analgesici ) , n\u00c3\u00a9 il rifiuto dell\u00e2\u20ac\u2122accanimento terapeutico ( che si ha allorch\u00c3\u00a9 il medico , nei casi di morte ritenuta imminente e inevitabile , interrompe o rifiuta cure ritenute gravose o inutili ) , n\u00c3\u00a9 la cessazione delle cure dopo la diagnosi di morte cerebrale .<\/p>\n<p>Premetto doverosamente che la trattazione del tema impone un enorme rispetto nei confronti dei drammi vissuti dagli interessati e dai rispettivi parenti . \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Personalmente , dal punto di vista morale , valuto negativamente ogni forma di eutanasia , attiva e passiva , volontaria e non , ancorch\u00c3\u00a9 esse vadano distinte nettamente sotto il profilo giuridico .<\/p>\n<p>Quanto all\u00e2\u20ac\u2122eutanasia passiva e volontaria , essa \u00c3\u00a8 equiparabile ad ogni effetto al suicidio .<\/p>\n<p>Suicidio che , con riferimento al diretto interessato , non \u00c3\u00a8 punibile giuridicamente nell\u00e2\u20ac\u2122unica ipotesi in cui ci\u00c3\u00b2 astrattamente potrebbe avvenire , vale a dire nel caso del tentativo ( ovviamente , non si pu\u00c3\u00b2 punire un suicida ) .<\/p>\n<p>In tale tipo di eutanasia vengono impropriamente fatti rientrare casi in cui il paziente non sia competente sul piano cognitivo per poter prendere la decisione o in cui egli non abbia un\u00e2\u20ac\u2122adeguata comprensione delle opzioni e delle loro conseguenze .<\/p>\n<p>A favore dell\u00e2\u20ac\u2122eutanasia passiva e volontaria si sostiene generalmente che la libert\u00c3\u00a0 del singolo deve comprendere la disposizione della propria vita , a cui nessuno potrebbe sostituirsi .\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Conformemente a tale principio , l\u00e2\u20ac\u2122art. 32 della Costituzione sottolinea come \u00e2\u20ac\u0153 nessuno possa essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge \u00e2\u20ac\u0153 , ci\u00c3\u00b2 anche se \u00c3\u00a8 indispensabile per la sua sopravvivenza .\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Circa l\u00e2\u20ac\u2122eutanasia non volontaria e\/o attiva , \u00c3\u00a8 evidente la sua equiparabilit\u00c3\u00a0 all\u00e2\u20ac\u2122omicidio .<\/p>\n<p>Figura nella quale , anzitutto , \u00c3\u00a8 gi\u00c3\u00a0 riconducibile il suicidio assistito , che si ha allorch\u00c3\u00a9 al suicida vengano forniti i mezzi e le competenze necessari per porre in essere il gesto estremo , condotta che integra il reato di istigazione o aiuto al suicidio , previsto e punito dall\u00e2\u20ac\u2122art. 580 c.p ( che implica una pena edittale dai 5 ai 12 anni ) .<\/p>\n<p>Il nostro ordinamento prevede , poi , la specifica e pi\u00c3\u00b9 grave incriminazione per l\u00e2\u20ac\u2122omicidio del consenziente ( di cui all\u00e2\u20ac\u2122art. 579 c.p. , punito con una pena edittale dai 6 ai 15 anni ) , reato minore rispetto all\u00e2\u20ac\u2122omicidio doloso puro e semplice ( art. 575 c.p. ) .<\/p>\n<p>Delitto , questo , del quale , peraltro , risponde colui che abbia commesso il fatto contro un minore o un incapace o un soggetto il cui consenso sia stato estorto con inganno , violenza , minaccia o suggestione . \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Ritengo che un\u00e2\u20ac\u2122interpretazione restrittiva della equiparabilit\u00c3\u00a0 citata tra eutanasia non volontaria e\/o attiva e omicidio non sia giustificabile .<\/p>\n<p>Credo , anche in conformit\u00c3\u00a0 della versione originale del giuramento di Ippocrate , che occorra mettere in primo piano la vita del paziente e , quindi , anche il ricorso alla ragionevole sperimentazione di nuovi trattamenti ed a cure palliative .<\/p>\n<p>Giustificabile pu\u00c3\u00b2 essere l\u00e2\u20ac\u2122uso di analgesici , per trattare il dolore , anche qualora comportino , come effetto secondario e non desiderato , l\u00e2\u20ac\u2122accorciamento della vita del paziente e la sospensione , dietro richiesta del paziente , di procedure mediche che risultino onerose , pericolose , straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi , vale a dire che configurino accanimento terapeutico . \u00c2\u00a0Una posizione , questa , confermata peraltro dai paragrafi 2277 , 2278 , 2279 del Catechismo .<\/p>\n<p>Ma , in ogni caso , le cure ordinariamente dovute all\u00e2\u20ac\u2122ammalato , come l\u00e2\u20ac\u2122idratazione e la nutrizione artificiale , non possono essere sospese qualora si preveda come conseguenza la morte del paziente per fame e per sete .<\/p>\n<p>Il che configura una vera e propria eutanasia per omissione .<\/p>\n<p>Come noto , a seguito della richiesta di Eluana Englaro di sospendere ogni terapia , un decreto della Corte d\u00e2\u20ac\u2122appello di Milano , confermato in Cassazione , ha stabilito l\u00e2\u20ac\u2122interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale realizzato mediante alimentazione e idratazione , impartendo disposizioni accessorie circa il protocollo da seguire nell\u00e2\u20ac\u2122attuazione dell\u00e2\u20ac\u2122interruzione del trattamento .<\/p>\n<p>Tra queste , oltre la sospensione dell\u00e2\u20ac\u2122erogazione di presidi medici collaterali , anche la somministrazione di sedativi e antiepilettici .\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Il caso Englaro deve ritenersi un caso scolastico di come la decisione circa l\u00e2\u20ac\u2122esistenza in vita di un essere umano possa essere incredibilmente delegata a terzi .<\/p>\n<p>In assenza , tra l\u00e2\u20ac\u2122altro , di scritti di provenienza della povera Eluana , si \u00c3\u00a8 attribuito carattere legittimo alla decisione del padre dell\u00e2\u20ac\u2122interessata , eletto non a caso a \u00e2\u20ac\u0153 padre ideale \u00e2\u20ac\u0153 dall\u00e2\u20ac\u2122attuale Presidente della Camera , massimo esponente dell\u00e2\u20ac\u2122ateismo militante nazionale .<\/p>\n<p>Tale princ\u00c3\u00acpio \u00c3\u00a8 contrario alla sacralit\u00c3\u00a0 della vita dal concepimento alla morte naturale ( proclamata sino ad un decennio fa dallo stesso Fini , allora gi\u00c3\u00a0 cinquantenne ) che costituisce , a mio avviso , un dogma assoluto ed il caposaldo di un paese realmente civile .<\/p>\n<p>Dogma del quale l\u00e2\u20ac\u2122attuale normativa in materia di aborto rappresenta un\u00e2\u20ac\u2122analoga , gravissima violazione .<\/p>\n<p>Analogamente , infatti , tale normativa delega ad un terzo il potere di decidere sulla vita di un altro individuo .<\/p>\n<p>Di individuo si tratta , se \u00c3\u00a8 vero che ciascuno di noi esiste per la ricorrenza di due condizioni , il concepimento e l\u00e2\u20ac\u2122assenza di eventi interruttivi della gravidanza , tra i quali l\u00e2\u20ac\u2122interruzione volontaria della stessa rappresenta il caso nettamente pi\u00c3\u00b9 frequente sul piano casistico .\u00c2\u00a0 \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Il terzo , nella fattispecie , \u00c3\u00a8 rappresentato dalla madre , alla quale viene attribuito il potere di decidere della vita del proprio figlio ( nella maggior parte dei casi , della propria figlia ) come se questi non fosse una persona , ma un oggetto di sua esclusiva propriet\u00c3\u00a0 .<\/p>\n<p>A tale pacifica conclusione si giunge allorch\u00c3\u00a9 si consideri che l\u00e2\u20ac\u2122art. 4 della L. 194\/78 consente alla donna di interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni anche per mere ragioni economiche , morali e sociali e che l\u00e2\u20ac\u2122articolo successivo attribuisce alla stessa il potere di coinvolgere nella sua decisione il padre solo se essa lo voglia , anche se coniugata . \u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Una deriva che addirittura si rischia di estendere , attraverso interventi legislativi che potrebbero introdurre forme pi\u00c3\u00b9 o meno esplicite di eutanasia , nell\u00e2\u20ac\u2122ambito di una progressiva relativizzazione del valore della vita , e che anzi va stroncata in radice , proprio nell\u00e2\u20ac\u2122ottica di un recupero di tale valore ed in considerazione delle aberranti prospettive che tale via potrebbe implicare , giustificando la soppressione di ulteriori individui ritenuti non meritevoli di tutela .<\/p>\n<p>Lo stessa normativa in materia di testamento biologico , per quanto ispirata a logiche anche condivisibili , s\u00e2\u20ac\u2122incentra su una dichiarazione resa da un soggetto spesso in piena salute , che nulla pu\u00c3\u00b2 prevedere in ordine a come reagirebbe qualora la sua vita dovesse essere realmente in pericolo , tanto pi\u00c3\u00b9 se inconsapevole dei rimedi medici applicabili , a maggior ragione se inimmaginabili (perch\u00c3\u00a9 intervenuti successivamente) al momento di quella (magari datata e mai aggiornata) dichiarazione .<\/p>\n<p>Proprio l\u00e2\u20ac\u2122esigenza di sottrarre la vita a decisioni in suo spregio che potessero essere assunte legalmente da terzi e di porre fine all\u00e2\u20ac\u2122esistenza di un categoria giuridica di individui ritenuti non meritevoli di tutela ha ispirato la nuova iniziativa referendaria contro la 194 .<\/p>\n<p>Iniziativa che ho introdotto il 18-7-2009 con la pubblicazione su <a href=\"http:\/\/www.ladestrabergamo.it\/\">www.ladestrabergamo.it<\/a> dell\u00e2\u20ac\u2122articolo che ho poi recepito nella prima delle tre parti del manifesto originario della stessa (riportato sul sito <a href=\"http:\/\/www.no194.org\/\">www.no194.org<\/a> il 28-9-2009 , giorno della sua costituzione , ed allegato nel suo file storico al mio pezzo pubblicato nel numero del 31-1-2010 di questa rivista) .<\/p>\n<p>Un\u00e2\u20ac\u2122iniziativa che partiva dalla consapevolezza che la via abrogativa referendaria fosse ( come \u00c3\u00a8 ) l\u00e2\u20ac\u2122unica praticabile per travolgere la legislazione abortista italiana , alla luce delle caratteristiche del nostro ordinamento .<\/p>\n<p>Ci\u00c3\u00b2 considerati il pericolo ( in realt\u00c3\u00a0 sopravvalutato ) di impopolarit\u00c3\u00a0 che presentano nuovi interventi legislativi anche solo restrittivi in materia agli occhi dei nostri parlamentari e la mancata previsione da parte dei costituenti e dei legislatori successivi :<\/p>\n<p>a ) di un diritto alla nascita , che avrebbe dovuto essere inserito tra quelli inviolabili di cui all\u00e2\u20ac\u2122art. 2 della Carta e che avrebbe legittimato e legittimerebbe un intervento della Corte Costituzionale avverso la 194 e leggi analoghe ;<\/p>\n<p>b ) di un diritto di veto ( vincolante e ripetibile , a differenza della facolt\u00c3\u00a0 generale riconosciuta dall\u00e2\u20ac\u2122art. 74 Cost. ) da parte del Presidente della Repubblica nei confronti di leggi contrarie ai diritti dei non elettori , soggetti dal cui consenso i Parlamentari non dipendono , ed ispirate agli interessi di comodo degli elettori .<\/p>\n<p>Azione che trova oggi i presupposti per essere esercitata positivamente , stante , anzitutto , il mutato quadro politico rispetto alla lontana legislatura che partor\u00c3\u00ac quella normativa , con i partiti di sinistra ( suoi accaniti sostenitori ) crollati da quasi il 50% al 32 % , in base ai dati dell\u00e2\u20ac\u2122ultima consultazione nazionale generale ( quella rappresentata dalle elezioni europee del 2009 ) .<\/p>\n<p>Una prospettiva rafforzata dalla pacifica e progressiva emancipazione dell\u00e2\u20ac\u2122opinione pubblica dalle indicazioni delle forze politiche , assai considerate un trentennio fa . \u00c2\u00a0<\/p>\n<p>E non \u00c3\u00a8 un caso che in base ad un sondaggio Eurispes del 2006 :<\/p>\n<p>-il 73,7% degli italiani non condivide che possa essere legalmente consentita l\u00e2\u20ac\u2122interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni per mere ragioni economiche , morali e sociali , come dispone il citato art. 4 della 194 ;<\/p>\n<p>-il 78% dei nostri connazionali esprime il proprio dissenso al potere esclusivo in ordine alla decisione abortiva che l\u00e2\u20ac\u2122art. 5 della legge conferisce alla donna , anche se coniugata .<\/p>\n<p>La nuova operazione referendaria , dunque , va perseguita senz\u00e2\u20ac\u2122altro con la coscienza delle difficolt\u00c3\u00a0 che discendono dall\u00e2\u20ac\u2122ostilit\u00c3\u00a0 ad essa della quasi totalit\u00c3\u00a0 del sistema partitico , che si riflette nell\u00e2\u20ac\u2122ambito parlamentare , ma anche con la consapevolezza delle potenzialit\u00c3\u00a0 in termini di consenso di base di cui essa pu\u00c3\u00b2 usufruire .\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>L\u00e2\u20ac\u2122obiettivo deve inequivocabilmente essere quello di ottenere l\u00e2\u20ac\u2122abrogazione di quella disciplina .<\/p>\n<p>Ma tra i risultati intermedi , va sicuramente configurato il superamento del falso dibattito che ha caratterizzato questo trentennio , svolto tra coloro che difendono il diritto di scelta della madre e coloro che , incoerentemente , denunciano il fenomeno abortivo ( con finalit\u00c3\u00a0 per lo pi\u00c3\u00b9 elettoralistiche ) , ma si oppongono ad una anche semplice revisione della 194 .<\/p>\n<p>Quest\u00e2\u20ac\u2122ultimo fronte rappresenta cos\u00c3\u00ac un deleterio e fuorviante punto di riferimento per le fasce dell\u00e2\u20ac\u2122opinione pubblica potenzialmente sensibili ad una politica abrogazionista , un punto di riferimento che produce effetti ben pi\u00c3\u00b9 dannosi rispetto a quelli riconducibili all\u00e2\u20ac\u2122orientamento di segno opposto ( distinguibile nella sua dichiarata avversit\u00c3\u00a0 ad un patrimonio di valori ispirato alla difesa della vita ) , in quanto induce la collettivit\u00c3\u00a0 tutta ad accettare lo \u00e2\u20ac\u0153 status quo \u00e2\u20ac\u0153 , a considerare l\u00e2\u20ac\u2122attuale normativa come ineluttabile , definitiva ed intoccabile , pi\u00c3\u00b9 della Costituzione e dei comandamenti ( che pur per i cattolici dovrebbero avere un qualche significato ) .\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Occorre sostituire in tale puramente formale dibattito questo secondo presunto contraddittore con una reale controparte , dotata di un progetto concreto , serio e coerente con lo sdegno che esprime verso un fenomeno tragico come quello in oggetto . \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Il tutto in spregio all\u00e2\u20ac\u2122inconcludenza ed all\u00e2\u20ac\u2122enunciazione di tesi fine a se stessa , nella coscienza e convinzione della non negoziabilit\u00c3\u00a0 della vita di un essere umano .\u00c2\u00a0 \u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Al di l\u00c3\u00a0 del valore negativo che moralmente assume il suicidio in tutte le sue forme , che ciascuno giuridicamente possa decidere a riguardo solo della propria vita e che a ciascuno , per l\u00e2\u20ac\u2122effetto , venga negato il diritto di poter decidere su quella altrui .<\/p>\n<p align=\"center\">\u00c2\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">Avv. Pietro Guerini<\/p>\n<p align=\"center\">(articolo apparso su www.riscossacristiana.it il 31 Ottobre 2010)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>S\u00e2\u20ac\u2122intende per eutanasia la morte provocata , in forma attiva ( attraverso la somministrazione di farmaci ) o passiva ( mediante l\u00e2\u20ac\u2122interruzione o l\u00e2\u20ac\u2122omissione di un trattamento medico necessario per la sopravvivenza ) , volontariamente ( allorch\u00c3\u00a9 segue ad una richiesta esplicita dell\u00e2\u20ac\u2122interessato capace di intendere e di volere o mediante testamento biologico ) o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[14],"class_list":["post-216","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rassegna-stampa-specifica","tag-referendum"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=216"}],"version-history":[{"count":5,"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":226,"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/216\/revisions\/226"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/no194.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}