{"id":228,"date":"2011-01-01T14:49:15","date_gmt":"2011-01-01T12:49:15","guid":{"rendered":"http:\/\/no194.org\/?p=228"},"modified":"2011-01-01T23:13:34","modified_gmt":"2011-01-01T21:13:34","slug":"nuovo-referendum-abrogativo-in-materia-di-aborto-l-194-e-la-falsa-questione-del-vuoto-normativo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/no194.org\/?p=228","title":{"rendered":"NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA DI ABORTO : L. 194 E LA FALSA QUESTIONE DEL VUOTO NORMATIVO"},"content":{"rendered":"<p>Al fine di disincentivare qualsiasi critica o attacco alla legge 194 si ricorre ad una svariata serie di argomentazioni , che spaziano dal fatalistico al fantasioso .<\/p>\n<p>Le argomentazioni fatalistiche operano per lo pi\u00c3\u00b9 a livello psicologico e mirano ad alimentare il terreno fertile della pigrizia , del pessimismo e della rassegnazione , esprimendosi nella convinzione che ormai il diritto all\u00e2\u20ac\u2122aborto sia ineluttabilmente acquisito come tale nella coscienza popolare .<\/p>\n<p>Il che pu\u00c3\u00b2 indurre molti soggetti critici verso il fenomeno abortivo a sentirsi comunque con la coscienza a posto , in quanto l\u00e2\u20ac\u2122adesione ad iniziative in linea con le loro convinzioni dovrebbe ritenersi del tutto inutile .<\/p>\n<p>Con le argomentazioni fantasiose , viceversa , si prospettano anche ostacoli oggettivi e assoluti (come tali , non puramente probabilistici) che blinderebbero la legalizzazione dell\u00e2\u20ac\u2122interruzione volontaria di gravidanza , spesso confidando in mala fede nella mancata conoscenza di nozioni tecniche che non pu\u00c3\u00b2 che riguardare coloro che non hanno una formazione specifica al riguardo .<\/p>\n<p>Una tematica particolarmente sofisticata diffusa dagli illuminati ed emancipati difensori del diritto di sopprimere un concepito \u00c3\u00a8 rappresentata dalla presunta intangibilit\u00c3\u00a0 formale della 194 , in quanto legge essenziale a scongiurare un vuoto normativo .<\/p>\n<p>Taluni , poi , aggiungono che senza la 194 si potrebbe praticare l\u00e2\u20ac\u2122aborto libero ( come se ci\u00c3\u00b2 gi\u00c3\u00a0 in pratica non avvenisse , stante il contenuto della legge ed il clima di lassismo diffuso che essa ha introdotto ) .<\/p>\n<p>Premetto che ho gi\u00c3\u00a0 sottolineato ( ad esempio nel pezzo pubblicato il 31-1-2010 ) come la formulazione dei quesiti referendari debba essere circostanziata e tener presente la necessit\u00c3\u00a0 di scongiurare censure formali da parte della Corte Costituzionale .<\/p>\n<p>Non a caso , gi\u00c3\u00a0 dal primo articolo ( da cui \u00c3\u00a8 poi nato il sito <a href=\"http:\/\/www.no194.org\/\">www.no194.org<\/a> attraverso il quale si pu\u00c3\u00b2 aderire all\u00e2\u20ac\u2122iniziativa ) con il quale ho inteso farmi promotore di un nuovo referendum abrogativo della l. 194 , quello pubblicato su <a href=\"http:\/\/www.ledestrabergamo.it\/\">www.ledestrabergamo.it<\/a> il 18-7-2009 , sito che mi ha gentilmente ospitato nonostante non fossi iscritto a quel ( come a nessun altro ) partito , auspicavo l\u00e2\u20ac\u2122abrogazione delle norme \u00e2\u20ac\u0153 pi\u00c3\u00b9 significative \u00e2\u20ac\u0153 di quella legge .<\/p>\n<p>L\u00e2\u20ac\u2122abrogazione totale della legge , quindi , a prescindere dalla sua condivisibilit\u00c3\u00a0 sostanziale , pu\u00c3\u00b2 non essere opportuna per ragioni formali , stante il pericolo di una declaratoria d\u00e2\u20ac\u2122inammissibilit\u00c3\u00a0 della consultazione .<\/p>\n<p>In particolare , vi \u00c3\u00a8 il timore che la Consulta possa subire condizionamenti ( in astratto sempre possibili ) soprattutto di natura politico-giornalistica , alimentati dalle lobbies interessate al fenomeno abortivo , che vanifichino gli sforzi della nostra iniziativa .<\/p>\n<p>Ci\u00c3\u00b2 premesso , la tesi della non ammissibilit\u00c3\u00a0 in s\u00c3\u00a9 di un referendum abrogativo totale si fonda per lo pi\u00c3\u00b9 sulle sentenze della stessa Corte nn. 45-49 del 2005 .<\/p>\n<p>Sino a tali decisioni , l\u00e2\u20ac\u2122ammissibilit\u00c3\u00a0 di un referendum di portata integrale veniva escluso per tre categorie di leggi : quelle a contenuto costituzionalmente vincolato , quelle implementanti una tutela minima ad un principio costituzionale e , quale subspecie di quest\u00e2\u20ac\u2122ultime , quelle costituzionalmente necessarie ( che riproducono princ\u00c3\u00acpi costituzionali nel solo modo costituzionalmente consentito o che , se abrogate , priverebbero di rilievo un principio o un organo costituzionale ) .<\/p>\n<p>La legge 194 non rientra , all\u00e2\u20ac\u2122evidenza, in nessuna delle tre categorie indicate .<\/p>\n<p>Ora , con le pronunce ora menzionate si \u00c3\u00a8 sostenuta la non ammissibilit\u00c3\u00a0 di un referendum abrogativo totale della legge sulla procreazione medicalmente assistita e sono stati , di contro , ammessi quattro referendum di abrogazione parziale , escludendo in modo espresso che le disposizioni di legge del quesito potessero ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato , senza citare neppure le altre due categorie .<\/p>\n<p>Ebbene , la Consulta , nella pronuncia n. 45 , sembra aver introdotto un quarto motivo di inammissibilit\u00c3\u00a0 , ritenendo non totalmente abrogabile per via referendaria una legge che \u00e2\u20ac\u0153assicuri un livello minimo di tutela legislativa\u00e2\u20ac\u0153 , quindi semplicemente \u00e2\u20ac\u0153legislativa\u00e2\u20ac\u0153 e non pi\u00c3\u00b9 \u00e2\u20ac\u0153costituzionale\u00e2\u20ac\u0153 .<\/p>\n<p>Oggetto del divieto , dunque , sarebbe una legge qualunque essa sia .<\/p>\n<p>Proprio a questo precedente fanno riferimento coloro che intendono negare la praticabilit\u00c3\u00a0 di un referendum abrogativo totale della 194 , in realt\u00c3\u00a0 incorrendo in un clamoroso errore ( se in buona fede ) o ricorrendo ad una palese menzogna ( se in mala fede ) .<\/p>\n<p>Occorre tener presente che la l. 40 sulla procreazione medicalmente assistita \u00c3\u00a8 intervenuta , essa s\u00c3\u00ac , a colmare un vuoto normativo , essendo stata la prima ed unica normativa di settore entrata in vigore nel nostro paese .<\/p>\n<p>Il che non pu\u00c3\u00b2 dirsi per la 194 in materia di aborto .<\/p>\n<p>A convincersene \u00c3\u00a8 sufficiente leggere l\u00e2\u20ac\u2122art. 22 della stessa 194 , con il quale si abrogano espressamente articoli di legge precedenti , segnatamente il titolo X del libro II del codice penale , nonch\u00c3\u00a9 il n. 3 ) del primo comma ed il n. 5 ) del secondo comma dell\u00e2\u20ac\u2122art. 583 c.p. .<\/p>\n<p>Il fenomeno in oggetto , dunque , era gi\u00c3\u00a0 disciplinato , in sede penale .<\/p>\n<p>Con il titolo X del libro II del codice penale , in particolare , si puniva il reato di aborto .<\/p>\n<p>A seguito dell\u00e2\u20ac\u2122abrogazione di tale titolo , sono oggi puniti il maltrattamento di animali e di cose altrui ( sotto forma di danneggiamento ) , come l\u00e2\u20ac\u2122inquinamento dell\u00e2\u20ac\u2122aria ( che pu\u00c3\u00b2 implicare la commissione di reati ambientali ) , ma non la soppressione ( evento estremo , totale ed irreparabile ) di un concepito , che viene cos\u00c3\u00ac relegato ad uno stato inferiore rispetto a quello di un cane , di una sedia altrui o di mera aria \u00c2\u00a0, che vengono viceversa tutelati giuridicamente .<\/p>\n<p>Non a caso Emma Bonino pu\u00c3\u00b2 dichiarare che embrione e feto equivalgono ad una linfa ( liquido chiaro , lattescente che circola nei vasi linfatici ) . \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Quanto alla soppressione dei beni non altrui , essa pu\u00c3\u00b2 comunque creare problemi maggiori rispetto a quella di un concepito , legati al compimento di possibili reati ambientali per il loro smaltimento . \u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Coerentemente con tale configurazione del concepito , sono stati pure abrogati , come detto , il n. 3) del primo comma ed il n. 5) del secondo comma dell\u00e2\u20ac\u2122art. 583 c.p. , che contemplavano come aggravanti del delitto di lesioni le circostanze che la persona offesa fosse una donna incinta e che dal fatto fossero derivati l\u00e2\u20ac\u2122acceleramento del parto o l\u00e2\u20ac\u2122aborto della persona offesa .\u00c2\u00a0 \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>Quindi , un eventuale referendum abrogativo totale della legge non implicherebbe nessun vuoto normativo , ma la restaurazione della normativa preesistente , che gi\u00c3\u00a0 non equiparava a tutti gli effetti e sino in fondo il concepito ad un qualsiasi essere umano , poich\u00c3\u00a9 , analogamente a quanto ancor oggi previsto per l\u00e2\u20ac\u2122infanticidio commesso dalla madre immediatamente dopo il parto in condizioni di abbandono ( art. 578 c.p. ) , il reato di aborto era distinto rispetto a quello di omicidio doloso e la pena era decisamente inferiore a quella prevista per tale ultimo delitto .\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>E quindi , a maggior ragione , nessun aborto libero , giacch\u00c3\u00a9 tale pratica verrebbe , all\u00e2\u20ac\u2122opposto , sanzionata .<\/p>\n<p>Ad ogni buon conto , essendomi rappresentato sin dall\u00e2\u20ac\u2122origine dell\u00e2\u20ac\u2122iniziativa il problema in oggetto ed i rischi di una sua strumentalizzazione , ho da subito individuato ed indicato l\u00e2\u20ac\u2122oggetto del referendum in pi\u00c3\u00b9 quesiti , relativi ciascuno a singole disposizioni della 194 , a partire dagli artt. 4 e 5 , attorno ai quali si registra un notevole dissenso .<\/p>\n<p>Come ricordato , in particolare , in base ad un sondaggio Eurispes del 2006 :<\/p>\n<p>-il 73,7% degli italiani si dichiara contrario all\u00e2\u20ac\u2122art. 4 circa l\u00e2\u20ac\u2122ammissione dell\u00e2\u20ac\u2122interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni per mere ragioni economiche , morali e sociali ;<\/p>\n<p>-il 78% dei nostri connazionali , in dissenso con l\u00e2\u20ac\u2122art. 5 , non condivide che la decisione abortiva possa essere presa in via esclusiva dalla donna , anche se coniugata , senza che il potenziale padre abbia il diritto di essere anche solo informato della sua decisione . \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>E , non a caso , i quesiti in materia di fecondazione medicalmente assistita aventi come oggetto singole disposizione della l. 40 sono stati ammessi , senza che la questione del vuoto normativo assumesse alcun decisivo rilievo .<\/p>\n<p>Nessuna sopraggiunta ( rispetto alla prima consultazione referendaria del 1981 ) preclusione formale , dunque , osta all\u00e2\u20ac\u2122iniziativa referendaria .<\/p>\n<p>Nell\u00e2\u20ac\u2122ambito della quale si potrebbe anche prevedere la formulazione aggiuntiva di un quesito abrogativo totale , che sarebbe per\u00c3\u00b2 a rischio di inammissibilit\u00c3\u00a0 per le ragioni sopra ricordate .<\/p>\n<p>Quesito abrogativo totale che , tra l\u00e2\u20ac\u2122altro , farebbe salva anche l\u00e2\u20ac\u2122adozione di una normativa analoga a quella irlandese ( aborto ammesso solo in caso di pericolo di vita della madre , il che casisticamente si verifica in una percentuale insignificante sugli aborti totali ) , considerata l\u00e2\u20ac\u2122applicabilit\u00c3\u00a0 in tal caso della causa di giustificazione comune di cui all\u00e2\u20ac\u2122art. 54 c.p. , rappresentata dallo stato di necessit\u00c3\u00a0 .<\/p>\n<p>A tale ultima disposizione , a mio avviso , si dovrebbe aggiungere un comma specifico in materia , onde offrire alla donna una tutela legislativa e non rimessa agli orientamenti giurisprudenziali .<\/p>\n<p>Il rischio ( considerati gli auspicati effetti abrogativi sull\u00e2\u20ac\u2122art. 5 ) sarebbe rappresentato dall\u00e2\u20ac\u2122eventualit\u00c3\u00a0 che un padre possa decidere della vita della madre del proprio figlio per ragioni di gravidanza , in palese violazione , tra l\u00e2\u20ac\u2122altro , con il principio di eguaglianza di cui all\u00e2\u20ac\u2122art. 3 della Costituzione .<\/p>\n<p>Ricordo , infine , che , a seguito degli interventi della Consulta sull\u00e2\u20ac\u2122art. 39 della legge 352 del 1970, un successo referendario e , comunque , l\u00e2\u20ac\u2122emanazione di una legge per evitare la consultazione , vincolerebbero il Parlamento ad emettere modifiche legislative in linea con i principi ispiratori dell\u00e2\u20ac\u2122iniziativa abrogativa .<\/p>\n<p>Modifiche legislative neppure tentate nel corso di oltre 32 anni dall\u00e2\u20ac\u2122entrata in vigore della 194 , da un classe parlamentare molto sensibile agli interessi di comodo degli elettori e per nulla interessata agli interessi vitali dei concepiti , che elettori non sono .<\/p>\n<p>Ecco perch\u00c3\u00a9 la via referendaria \u00c3\u00a8 l\u00e2\u20ac\u2122unica praticabile per attaccare la legge di cui trattasi .<\/p>\n<p>Via percorrendo la quale potrebbero conseguirsi ( a seguito di un\u00e2\u20ac\u2122unilaterale azione del Parlamento) anche risultati intermedi ( di natura legislativa e diretti a rendere pi\u00c3\u00b9 restrittiva l\u00e2\u20ac\u2122attuale disciplina ) rispetto a quello abrogativo , che costituisce , peraltro e comunque , l\u00e2\u20ac\u2122unico obiettivo di questa iniziativa , del tutto estranea a squallidi patteggiamenti fatti sulla pelle del nostro prossimo . \u00c2\u00a0\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>\u00c2\u00a0<\/p>\n<p>\u00c2\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">Pietro Guerini \u00e2\u20ac\u201c Portavoce nazionale no194<\/p>\n<p align=\"center\">pubblicato su\u00c2\u00a0<a href=\"http:\/\/www.riscossacristiana.it\/\">www.riscossacristiana.it<\/a> nel numero del 31-12-2010<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al fine di disincentivare qualsiasi critica o attacco alla legge 194 si ricorre ad una svariata serie di argomentazioni , che spaziano dal fatalistico al fantasioso . 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