Convegno: “SCUOLA, EDUCAZIONE E VITA”
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Dopo aver trattato in passato la questione dei quesiti referendari , con tutte le sue implicazioni , anche pretestuose e strumentali , passiamo ora all’analisi del loro testo , che viene per la prima volta qui reso pubblico .
Una premessa doverosa .
Il manifesto della nostra iniziativa referendaria , da me redatto e riportato sul sito www.no194.org , quello ufficiale dell’associazione no194 e dell’omonimo comitato no194 , che vanta oltre 11 000 aderenti , sigla che rappresenta la prima organizzazione antiabortista italiana , recita :
“ Piuttosto , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata ) censura da parte della Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme più significative della legge , che si aggiungeranno così al quesito sull’abrogazione totale della legge .
Tra le disposizioni più controverse ed impopolari della 194 , in particolare ed anzitutto , debbono annoverarsi l’art. 4 ( che riconosce il diritto di interruzione volontaria della gravidanza anche per mere ragioni economiche , morali e sociali nei primi 90 giorni ) e l’art. 5 ( che attribuisce alla donna, anche se coniugata, il diritto di assumere la decisione abortiva senza coinvolgere il potenziale padre , che può così legalmente rimanere del tutto ignaro dell’evento ) .
L’iniziativa è solo finalizzata all’abrogazione della legge ( dall’entrata in vigore della quale si sono registrati oltre 5 milioni di aborti , secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute ) e rigetta ogni ipotesi di trattativa , che sarebbe inconcepibilmente effettuata sulla pelle del nostro prossimo .
Di conseguenza , possibili effetti legislativi dell’operazione in oggetto restrittivi sulla portata della 194 ( ed intermedi rispetto all’obiettivo indicato ) , sarebbero frutto di una ( tra l’altro ad oggi del tutto improbabile ) azione parlamentare totalmente unilaterale e non concordata con i promotori del referendum “ .
Dal primo periodo , si prospetta in modo assolutamente pacifico :
a ) la proposizione di un quesito sull’abrogazione totale della legge ;
b ) che , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata nel merito ) censura da parte del Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme più significative della legge , fermo restando il quesito abrogativo totale ( cosiddetto massimale ) .
In particolar modo gli interventi della Corte Costituzionale potrebbero aver come oggetto due questioni :
A ) il vuoto normativo conseguente all’abrogazione totale della legge , anche alla luce della possibile non reviviscenza della disciplina prevista dal codice penale ed abrogata con la 194 ;
B ) il contrasto con l’art. 32 della carta , sotto il profilo della tutela del diritto alla salute della donna potenziale madre .
In relazione a ciascuna di tali obiezioni , ho proceduto alla stesura di due quesiti , uno massimale e uno minimale , che , salve le rettifiche formali del caso ed ogni approfondita , opportuna ulteriore riflessione, dovrebbero essere definitivi e che , nel loro complesso , rappresentano l’azione concretamente ( e sottolineo l’avverbio , avulso dall’approccio operativo dei sognatori ) più radicale e netta che può essere esperita contro la legge 194 .
1 ) Come ho più volte precisato , il quesito massimale può essere proposto anche formalmente in modo massimale o in modo formalmente non massimale , ma massimale nella sostanza .
Il testo da me redatto viene qui convertito per fini divulgativi in una forma che consenta una diretta lettura delle disposizioni di legge che rimarrebbero vigenti , nei seguenti termini : Volete che sia abrogata la legge 22 maggio 1978 n. 194 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza” , con riferimento agli artt. 1 , 2 , 3 , 4, , 5, 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13, 14 , 15 , 16 , 20 , 21 , 22 ad eccezione quindi dell’art. 6 , con solo riferimento alle parole “ L’interruzione volontaria della gravidanza “ , “ può essere praticata “ , “ quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna “ , degli interi artt. 17 e 18 , che stabiliscono le pene per chiunque cagiona l’interruzione di gravidanza senza il consenso della donna , e dell’art. 19 , con riferimento alle parole “Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza “ , “è punito con la reclusione sino a tre anni “ di cui al primo comma , alle parole “ La donna è punita “ di cui al quarto comma , alle parole “Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta , “, “ chi la cagiona è punito con “ , “ pene “ , “ aumentate fino alla metà “ di cui al quinto comma e alle parole “Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni “ di cui al sesto comma ?
Ecco che l’abrogazione , tra l’altro , oltre che degli artt. 4 e 5 ( che hanno introdotto il libero aborto nei primi 90 giorni di gravidanza ) , dell’art. 6 limitatamente alla lett. b ( che riguarda i casi di interruzione della gravidanza anche dopo i primi tre mesi di gestazione , ammessa qualora siano accertati processi patologici tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna ) , lascerebbe sopravvivere il 6 lett. a , con il quale si ammette l’aborto anche dopo ( ma , ovviamente , già prima ) il 90° giorno di gravidanza nel caso di grave pericolo per la vita della donna , per effetto della gestazione o del parto .
Come più volte ribadito , tale ultima ipotesi sostanziale non è stata introdotta della 194 , perché anche anteriormente alla sua entrata in vigore , anno 1978 , quella fattispecie rientrava nella generale causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. , non essendo , in particolare , punibile quella condotta per stato di necessità ( della madre ) , quindi per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona , non volontariamente causato dall’interessato , né altrimenti evitabile , ferma restando la proporzionalità del fatto al pericolo .
Chi con la 194 vorrebbe abolire questa ipotesi , non conosce il diritto .
Le altre disposizioni della 194 che salvo nel quesito sono quelle sanzionatorie , con riferimento ai casi di interruzione colposa ( art. 17 ) , non volontaria per la donna ( art. 18 ) e volontaria per la stessa ( art. 19 ) della gravidanza .
Quindi vengono confermate le norme sulla base delle quali già oggi si punisce , sia pur con il riferimento a limitatissimi casi sugli aborti totali ( forse neppure l’1% ) , mentre con il successo referendario mediante la prevalenza dei “ Sì “ su questo quesito la disciplina sanzionatoria riguarderebbe non meno del 99% dei casi di aborto , se si considera che le ipotesi in cui dalla gravidanza possa derivare il decesso della donna , anche considerati i progressi della medicina , sono veramente ridotte al minimo , come mi confermano gli stessi medici e ginecologi .
Verrebbero in tal modo fatti salvi i due discutibili princìpi affermati dalla consulta nella recente sentenza n. 13 del 2012 , con la quale sono stati rigettati i quesiti del referendum elettorale di matrice Dipietrista , che hanno sottolineato :
a ) l’inammissibilità di una reviviscenza di una legge ( abrogata , quali le incriminazioni del codice penale ) anteriore rispetto a quella oggetto di referendum ;
b ) la necessità che , dall’astratta abrogazione della legge , sia configurabile una normativa cosiddetta “ di risulta “ , quindi residua e tale da poter sopravvivere autonomamente ed essere immediatamente applicabile , regolando la materia .
2 ) I quesiti minimali possibili ed efficaci per i nostri fini sostanziali sono molteplici .
La formula che ho usato sin dall’inizio è volutamente non specifica , per evitare che qualche associazione usasse la virgola o il punto e virgola per giustificare la sua mancata adesione , mascherando , così , i propri interessi di marchio e di bottega , con implicazioni anche di carattere commerciale .
Arrivati al punto in cui chiunque , anche alla luce dei miei appelli caduti nel nulla a formulare proposte concrete , pure il più stolto tra coloro che si interessano alla questione , ha compreso che chi si dichiara antiabortista abrogazionista e non aderisce alla nostra iniziativa o è un falso antiabortista abrogazionista o cerca di nobilitare con motivazioni tecniche ragioni di natura psicologica , ambizioni personali , se non direttamente interessi economici, ho deciso di rendere pubblico anche il secondo quesito .
Quesito che , anche in questo caso , viene qui convertito per fini divulgativi in una forma che consenta una diretta lettura delle disposizioni di legge che rimarrebbero vigenti nei seguenti termini: Volete che sia abrogata la legge 22 maggio 1978 n. 194 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza” , con riferimento agli artt. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 comma 2 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 20 , 21 , 22 ad eccezione dell’art. 6 , con riferimento alle parole “ L’interruzione volontaria della gravidanza “ , “ può essere praticata : a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna ; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. “ , dell’art. 7 commi 1 e 3 , che fissa le modalità di accertamento e limitazioni delle condizioni di cui al comma 6 , degli interi artt. 17 e 18 , che stabiliscono le pene per chiunque cagiona l’interruzione di gravidanza senza il consenso della donna , dell’art. 19 , con solo riferimento alle parole “Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza “ , “è punito con la reclusione sino a tre anni “ di cui al primo comma , alle parole “ La donna è punita “ di cui al quarto comma , alle parole “Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta,“, “ chi la cagiona è punito con “ , “ pene “ , “ aumentate fino alla metà “ di cui al quinto comma e alle parole “Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni “ di cui al sesto comma ?
Testo identico al massimale con la sola eccezione del riferimento ai casi di cui alla lettera b dell’art. 6 , con cui comunque si estenderebbero ai primi 90 giorni di gravidanza le più rigorose condizioni previste dal tale articolo , ed al primo e terzo comma dell’art. 7 che si renderebbero necessari per l’accertamento delle condizioni dell’articolo precedente , con limiti nell’ipotesi di vita autonoma del feto , che rende praticabile l’aborto solo nel caso della lettera a ) .
Quindi , non più aborto libero , neppure nei primi 3 mesi di gestazione .
Un testo , peraltro , proposto solo al fine di evitare che il nostro sforzo ( e posso parlare in prima persona nel definirlo quanto meno notevole , pur nella consapevolezza se nessuno mi ha obbligato ad affrontarlo ) cada nel nulla ( consentendoci di ottenere almeno un risultato parziale , significativo sul piano giuridico e culturale ) , a seguito dell’eventuale censura della Consulta in ordine al citato contrasto del quesito massimale con l’art. 32 della costituzione , che tutela il generale diritto alla salute , che sarebbe naturalmente considerato con riferimento alla potenziale madre e non al concepito .
Una censura totalmente non condivisibile nel merito , perché l’aborto non è mai terapeutico , ma sempre possibile e quindi da non ignorare .
Chiederemo , dunque , come da manifesto , l’abrogazione totale e solo in subordine abrogazioni parziali , che , se accolte , rappresenterebbero comunque i presupposti sostanziali e culturali ( per una volta usiamo anche noi tale termine , spesso utilizzato con frequenza da chi intende nobilitare la propria inefficienza ) per il totale annientamento di una legge che sarebbe ad oggi precluso da ostacoli oggettivi frapposti dalle istituzioni ( come detto , dalla Corte Costituzionale ) .
Altro sarebbe , ovviamente , limitare la propria azione volontariamente ed a seguito di un accordo con il potere politico-parlamentare ( che talvolta propone ai comitati referendari una modifica legislativa a parziale accoglimento dei quesiti dietro la rinuncia alla loro azione ) , che sarebbe frutto di una trattativa ignobilmente condotta sulla pelle del nostro prossimo .
Un conto è la scelta , un conto è l’imposizione dell’autorità , da cui discende un oggettivo ostacolo .
Non si può ignorare o abrogare un’irrevocabile decisione della Consulta , questa è la realtà nel nostro ordinamento .
Chi dice o tutto o niente ( fermo restando che quel tutto deve costituire il nostro obiettivo ) a prescindere dalla realtà , vive tra le nuvole e lassù è bene che continui a filosofare , operando nel mondo dei sogni , dove il senso pratico non esiste .
Lo stesso mondo che frequentano coloro che si lamentano della vigenza di una legge ostentando i muscoli e digrignando i denti , senza fare nulla per abrogarla o senza aderire ad un’iniziativa già avviata in tal senso .
3 ) Una terza ipotesi già ventilata , quella di riproposizione tale e quale del quesito minimale già ammesso nel 1981 ; deve essere valutata molto attentamente , giacché quel quesito , predisposto dal Movimento per la Vita nell’à mbito di una pur lodevole operazione , presenta aspetti contrastanti con lo spirito della nostra iniziativa .
Penso piuttosto ad un altro testo , che superi le censure più rigorose della Corte costituzionale e sul quale sto lavorando .
Un testo ulteriore che , lo ribadiamo , troverebbe la sua giustificazione sui vincoli formali imposti dalla Consulta e non su questioni ideali , essendo la nostra posizione chiaramente diretta a salvaguardare il diritto alla nascita del concepito , da affermare nel modo più ampio possibile , con i soli limiti oggettivi imposti dal ordinamento giuridico del nostro paese che nessuno , tanto meno un avvocato , può ignorare .
Invito , come sempre , tutti coloro che ritengono che abbia un senso protestare contro qualcosa solo se si ha una proposta concreta diretta alla sua eliminazione e che comprendono che la piazza è l’unica via di protesta per un popolo solo in una dittatura ad aderire alla nostra iniziativa , finalizzata all’utilizzo di uno strumento di democrazia diretta , tramite il sito ufficiale www.no194.org .
Ed invito tutti a partecipare alla “ 24ore per la vita “ ( da noi organizzata in collaborazione con un’associazione nostra alleata , che ha aderito con tutti i suoi effettivi a NO194 ) che partirà dalle ore 9 del 2-11-2012 e si svolgerà in corrispondenza delle chiese e degli ospedali indicati sul sito stesso , una manifestazione dalla matrice esplicitamente abrogazionista e nella quale sarà meramente tollerata l’eventuale presenza di parlamentari nazionali , in carica o meno .
In tale prospettiva , si condanna sin d’ora ogni ipotesi di strumentalizzazione dell’evento da parte di costoro , responsabili in quanto tali per fatti o soprattutto , per ragioni anagrafiche , per omissioni della vigenza della normativa che vogliamo abrogare , alla luce dell’assoluta assenza di iniziative esperite dagli stessi dirette a tal fine abrogativo .
Pietro Guerini – Portavoce nazionale NO194
 Pubblicato , tra gli altri , da www.pontifex.roma.it il 30-9-2012
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