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ABORTO E FAMIGLIA : L’ABROGAZIONE DELLA L. 194 – ATTO FONDAMENTALE PER SALVARE LA NOSTRA SOCIETA‘

Il clima natalizio ci spinge a pensare con particolare intensità alla famiglia ed alla nascita .

1 ) Secondo una definizione molto utilizzata , la famiglia rappresenta la cellula fondamentale della nostra società .

Di fatto , le due figure genitoriali assumono un’importanza centrale nella vita di un individuo , sotto l’aspetto materiale , educativo ed affettivo .

La disgregazione della famiglia e la precarietà familiare non possono che produrre effetti pregiudizievoli su un figlio .

Del pari , il riconoscimento giuridico di figure alternative alla famiglia tradizionale a cui estendere l’istituto dell’adozione non può che trasmettere in colui che si trovi a crescere in esse una visione sminuita della connotazione potenzialmente riproduttiva della coppia genitoriale .

Concetti inattaccabili , se non ispirandosi a fanatismi ideologici tesi a deformare una realtà del tutto oggettiva .

La fase terminale della convivenza coniugale ( quindi relativa alla famiglia tradizionale , in particolare , fondata sul matrimonio , l’unica del resto che può adottare figli , in presenza di una convivenza almeno triennale , e quindi secondo molti l’unica che può essere realmente definita tradizionale ) non può essere sconosciuta a chi opera nel mio ambito professionale .

Alla pari di un medico , il legale si trova in tali fattispecie ad affrontare e gestire una patologia ( non fisica bensì familiare ) del tutto indipendente dal suo operato , ma a differenza del primo egli non può provare la soddisfazione di risolverla, giacché il solo tentativo di adoperarsi in tal senso con il cliente intenzionato a porre fine alla convivenza suscita la sua scontata indignazione , avendo egli esperito , quando si reca da un avvocato, ogni eventuale tentativo ritenuto necessario per salvare il matrimonio .

Considerando congiuntamente i due problemi soprevocati ( disgregazione e precarietà familiare da un lato e riconoscimento giuridico di figure alternative alla famiglia tradizionale legittimate all’adozione dall’altro ) e tenendo presente la mia esperienza professionale , credo di poter affermare che l’attacco fondamentale alla famiglia tradizionale ( sempre , in particolare , fondata sul matrimonio ) venga sferrato da coloro che tradiscono il coniuge o che si prodigano nella frequentazione sessuale di soggetti coniugati , spesso non tanto attratti dalle loro qualità ma dal desiderio di arrecare del male al proprio coniuge o ad altra persona del proprio sesso ed ai suoi figli .

Almeno nel 70 % delle separazioni , infatti , s’intravede sullo sfondo una terza se non una quarta persona .

Ricordo che tra i 9 milioni di maschi italiani che frequentano prostitute , i due terzi sembra siano coniugati ed un quinto conviventi .

Orbene , se è più facile criticare una normativa ( tanto più se diretta a superare le limitazioni circa le attribuzioni di un soggetto fisiologicamente diverso da noi , a prescindere dagli sconfinamenti per così dire culturali ) che rinunciare ai propri comodi ( in violazione pacifica di un comandamento , sia detto per i cattolici  ) , sarebbe forse opportuno in linea di princìpio manifestare ed esporsi contro quella normativa solo dopo aver fatto i conti con la propria coscienza .

In realtà , i tentativi di snaturare la concezione tradizionale del matrimonio , della famiglia e dell’adozione debbono coinvolgere tutti coloro che avvertono la necessità di salvare la natura essenziale della cellula fondamentale della società , auspicabilmente senza lasciarsi condizionare dalle inesattezze divulgate negli ultimi mesi circa i pericoli che l’entrata in vigore dell’incostituzionalissimo ed ultraideologico ddl Scalfarotto ( cosiddetta legge contro l’omofobia ) arrecherebbe alla libertà di opinione .

Una libertà costituzionalmente blindata dall’art. 21 della carta , al punto da rendere inapplicata da quasi 70 anni non una semplice legge ordinaria ( quale sarebbe tale decreto una volta entrato in vigore ) , ma addirittura una norma di carattere pure costituzionale ( la XII disposizione transitoria e finale ) che vieta la ricostituzione del partito fascista , qualora una condotta si limiti ad elogiare quel periodo o aspetti di quella ideologia senza trascendere in atti diretti alla costituzione di un’organizzazione antidemocratica .

Il quadro normativo non è certo mutato con la legge ( del resto meramente ordinaria ) Mancino , che dal 1993 ad oggi ha anzi favorito il pullulare di partiti non antifascisti al netto di rivendicazioni connotabili come razziste , creando paradossalmente a ciascuno dei problemi di visibilità .

2 ) Analogamente , debbono attivarsi tutti coloro che hanno a cuore non il diritto di un bambino di crescere in una famiglia in cui siano ben definite le figure genitoriali maschile e femminile , da riprodurre in un futuro nella sua costituenda famiglia , potenzialmente deputate pure alla procreazione , ma addirittura il suo stesso diritto di nascere , anche qualora abbiano beneficiato personalmente della vigenza di una normativa che ha legalizzato nel 1978 la soppressione del nostro simile più debole .

La consapevolezza di un proprio gravissimo errore ( che in uno stato civile avrebbe dovuto essere punito con una sanzione penale emessa al termine di un normale procedimento, ma che spesso è proprio figlio dell’assenza di quel precetto-divieto legislativo e della conseguente inconsapevolezza culturale del radicale disvalore sociale che esprime l’atto abortivo di per sè) e il profondo pentimento che ad essa consegue costituiscono talvolta la motivazione che spinge ad iscriversi al nostro comitato .

Un comitato nel quale , tra l’altro , si registra una presenza femminile sempre più forte e sempre più efficace , a smentire l‘autoassolutoria sindacalizzazione di genere , che tanto rende ridicolo l’uomo che tende a scaricare sull’altra parte del cielo tutte le colpe della società .

Non esiste un genere buono e uno cattivo , esistono condotte positive e negative , e le seconde, se gravi , vanno sanzionate , tanto più se a tutela del nostro prossimo ( di sesso maschile o femminile ) più debole (e a maggior ragione se al fine di salvaguardarne la nascita), al quale anzitutto uno Stato degno di questo nome deve garantire una tutela giuridica, senza preoccuparsi delle conseguenze che in termini di minor comodità tale tutela possa arrecare al soggetto che intende far subire la propria azione ad un suo simile , determinandone la soppressione .

Se non è sanzionabile chi attenta alla famiglia , lo deve essere chi sopprime e fa sopprimere il più debole tra gli esseri umani , il quale ultimo deve avere il diritto di nascere a prescindere dalla situazione familiare e dallo stato civile dei suoi genitori .

Che qualche estimatore della 194 guardi a quel bimbo nella mangiatoia riflettendo su tale concetto .

Per lottare con noi per l’abrogazione di tale legge per via referendaria ( l’unica praticabile ) aderite al comitato NO194 tramite il nostro sito www.no194.org .

Auguri a tutti .

Pietro Guerini – Presidente e portavoce nazionale NO194

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