QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA ANTIABORTISMO GIURIDICAMENTE ATTREZZATO E PRO LIFE MERAMENTE PROPAGANDISTICO

Naturalmente e come in essa previsto , la missiva sottostante non è stata pubblicata , in violazione del diritto di replica . Si coglie l’occasione per precisare che chi è convinto che una donna possa essere costretta per legge a morire per far nascere il proprio figlio , in virtù di una visione della dottrina cattolica che ritiene corretta , è anzitutto invitato a scrivere al Sommo Pontefice chiedendogli di introdurre tale princìpio nella legislazione dello Stato Città del Vaticano, nazione di cui egli è tecnicamente Sovrano Assoluto , che applica costantemente sul punto la stessa normativa sostanziale in vigore prima della 194 e che viene recepita nel ddl di mia stesura sotto citato , per poi avviare una crociata divulgativa nel resto del mondo .

Avv. Pietro Guerini

 

Spett.le Redazione,

scrivo la presente nella consapevolezza della censura stalinista che Voi praticate verso le nostre tesi e la nostra attività da sempre, operando di fatto in collaborazione con gli abortisti a cui dite di contrapporvi, e della conseguente sua mancata pubblicazione da parte Vostra.

Ad ogni buon conto, nonostante la Vostra censura, darò a tale missiva la divulgazione che riterrò opportuna.

Leggo solo stasera senza alcun stupore il Vostro pezzo del 22-12-15 di cui allego il link , nel quale l’autore Alfredo De Matteo , che non si firma per esteso, rompendo la menzionata censura ovviamente con finalità critiche , mi contesta che con il testo del Ddl che ho predisposto su incarico di un senatore ( i lettori lo possono leggere sul sito dopo il pezzo successivo alla presente ndr ) non vorrei abrogare la legge 194, ma ammettere l’aborto volontario in alcuni casi:

http://www.corrispondenzaromana.it/notizie-brevi/no-alla-legge-194-ma-si-allaborto-in-alcuni-casi/ In realtà, come noto a chi conosce il diritto:

a ) in caso ( ed è l’unico caso da me ammesso , quindi non si tratta di casi ) di grave pericolo di Vita della donna che porti a termine la gravidanza , l’aborto volontario era già consentito prima dell’entrata in vigore della legge 194 , stante l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. ( stato di necessità ) , quindi abrogare la 194 non significa escludere la legalizzazione di ogni ipotesi di aborto volontario , ma ammettere proprio ed esclusivamente quell’ipotesi, in caso contrario si tornerebbe al più ad una legislazione preistorica;

b ) tale ipotesi è , del resto , blindata dall’art. 32 della costituzione , che riconosce il diritto alla salute anche della donna in stato di gravidanza , in quanto essere umano e non mera macchina riproduttrice , che non può essere costretto al decesso per legge a motivo del proprio stato di gravidanza, se non incorrendo in una macroscopica ed inammissibile violazione della carta costituzionale.

Quanto all’obiezione di coscienza, essa non viene per nulla limitata, ma confermata secondo le ampie modalità attuali, come testualmente precisato, che trovano il limite nell’obbligo di salvare un essere umano in imminente (e sottolineo imminente) pericolo di Vita, in violazione del quale si incorre in ovvie responsabilità di carattere penale.

Il testo da me redatto è il più rigoroso oggettivamente concepibile nel nostro ordinamento giuridico e prevede, tra l’altro , un quadro sanzionatorio ben più grave di quello in vigore prima della 194 (la pena edittale passa da 2/5 anni a 8/12) , estendendo i soggetti responsabili del reato , con un’aggravante specifica per il potenziale padre che abbia contribuito alla sua commissione , accanto ad interventi di natura assistenziale e diretti a favorire l’adozione dei figli non desiderati . Un conto è sparare concetti a salve , un conto è operare in modo propositivo nel rispetto di un ordinamento giuridico.

Se l’autore è favorevole a che una donna (in spregio alla sacralità della Vita) possa essere costretta per legge a morire perché deve far nascere un figlio, convinto che un atto di eroismo possa essere imposto giuridicamente e con la forza nel nostro ordinamento, lo lascio alle sue convinzioni morali e giuridiche.

Del resto in passato avete sostenuto nella persona del Vostro direttore che lo tsunami era un castigo divino rivolto al popolo giapponese, suscitando lo sgomento del Vaticano, sotto la gestione di Benedetto XVI:

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/castigo-divino-vaticano-stronca-demattei-832408/ Precisate, però , queste Vostre convinzioni sull’aborto negli articoli di presentazione e nelle mail di invito ( anche quelle dirette a soggetti di sesso femminile , da Voi di fatto concepiti come macchine riproduttrici) alla da Voi tanto pubblicizzata manifestazione di maggio che si svolge a dichiarato favore della Vita, facendo adottare questo princìpio come manifesto ufficiale dell’evento.

In caso contrario, non fate furbescamente Vostra una manifestazione ben più moderata rispetto alle Vostre posizioni, accreditandovi in qualche modo il numero dei partecipanti.

E ben più moderata anche del contenuto del testo di Ddl di cui sopra , come noto a chiunque non si limita a contare le presenze a quell’evento , ma si confronta con i suoi partecipanti , come ho fatto io stesso nelle due edizioni in cui ho aderito al formale invito scritto e documentabile ricevuto dagli organizzatori , riscontrando in alcuni tra i presenti tesi analoghe a quelle sostenute dai radicali 40 anni or sono , secondo cui la donna non dovrebbe essere in alcun modo colpevolizzata , processata o condannata , ma solo aiutata dal punto di vista assistenziale per rimuovere le cause che la indurrebbero o addirittura costringerebbero ad abortire.

Una confusione perfettamente compatibile con i generici proclami di chi parla di difesa della Vita senza matrici ufficiali o proposte concrete.

Prima di scrivere un articolo di contenuto giuridico studiate il diritto, prima di sponsorizzare un evento futuro intervistate i partecipanti delle edizioni precedenti.

Distinti saluti.

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione

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