Disegno di legge sostitutivo della legge 194

Facendo seguito al precedente e sottostante comunicato , Vi allego il testo originale del disegno di legge sostitutivo della legge 194 e che verrà depositato prima della fine del corrente mese .

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione

DISEGNO DI LEGGE

Originario estensore Avv. Pietro Guerini 14-12-2015

Norme per la tutela del diritto di nascita.

Art. 1.

Lo Stato ha il dovere morale , coincidente con la sua funzione di strumento a difesa del soggetto più debole e con il suo interesse economico , di tutelare il diritto di nascita della concepita e del concepito , quale diritto oggettivamente essenziale per l’esercizio di ogni altro diritto da parte di qualsiasi soggetto , purché la nascita non vada a discapito della vita della madre ai sensi dell’articolo seguente.

Art. 2

L’aborto volontario è consentito solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna che porti a termine la gravidanza o affronti il parto, grave pericolo attuale e non altrimenti evitabile che deve essere accertato e rigorosamente documentato in tali termini da una commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla donna per l’eventuale interruzione di gravidanza, ed escludendo dall’accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della stessa.

Ogni altra ipotesi di aborto volontario è vietata.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso all’intervento previsto dal primo comma, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.

Anche nell’ipotesi di cui al primo comma lo Stato riconosce a tutti gli operatori sanitari il diritto all’obiezione di coscienza, eccetto il caso che il loro intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo, in linea con il dettato del comma 5 dell’art. 9 dell’abrogata legge 194/78.

Chiunque produca, importi, detenga, distribuisca o commercializzi qualsivoglia sostanza che produca effetti abortivi a partire dal momento stesso del concepimento ne risponde penalmente ed è punito di per sé con la reclusione da 3 a 5 anni, salve le ulteriori responsabilità previste da questa legge.

Art. 3

Chiunque determini volontariamente un aborto, sia materialmente sia mediante agevolazione o istigazione , ne risponde penalmente ed è punito con la reclusione da 8 a 12 anni .

La stessa pena si applica a chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna ed è diminuita sino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e secondo comma, come conseguenza non voluta, deriva la morte della donna si applica la reclusione da 14 a 20 anni, se da essi deriva una lesione personale gravissima la reclusione da 10 a 15 anni, pena quest’ultima diminuita se la lesione personale è grave.

Le pene di cui ai primi tre commi sono aumentate sino a un terzo per il potenziale padre del concepito oppure se la donna è minore di anni 18 .

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi si procuri o accetti di subire un aborto.

Art. 4

Chiunque determini colposamente un aborto ne risponde penalmente ed è condannato ad una pena da 4 mesi a 3 anni di reclusione.

Chiunque cagioni ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

Le pene di cui al primo e secondo comma sono aumentate se il fatto è commesso con violazione delle nome poste a tutela del lavoro.

Art. 5

Lo Stato riconosce ad ogni donna un assegno di € 250 dal terzo mese di gravidanza sino al sesto mese di vita del nascituro , ripetibili e quindi da restituirsi integralmente in caso di aborto o di mancata convivenza con il figlio, anche ad integrazione di eventuali forme di assistenza già esistenti , e promuove vie agevolate di adozione a favore di nascituri indesiderati a partire dal momento stesso della nascita , ferma restando la non punibilità della madre che non abbandoni il figlio ma lo metta a disposizione di chiunque possa assicurarlo alle autorità competenti e di chi lo assicuri alle autorità competenti.

Art. 6

La legge 194/78 deve considerarsi abrogata a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

 

*Nota all’art. 2 comma 1 : l’unico caso di ammissibilità dell’aborto volontario era tutelato anche prima dell’entrata in vigore della legge 194/78 in quanto coperto dall’art. 54 c.p. ( stato di necessità ) e dall’art. 32 della costituzione ( diritto alla salute ) , tutela che può essere negata alla donna solo declassandola a macchina riproduttrice , essendo pacifica la lesione di tale diritto qualora si intenda costringere per legge la donna a morire a motivo del suo stato di gravidanza , in violazione tra l’altro degli stessi dettami di fondo di carattere religioso , ad esempio , della dottrina cattolica che , da un lato , pure riconosce le esimenti dello stato di necessità e della legittima difesa e , dall’altro , nega a chiunque , anche allo Stato dunque , il diritto di disporre della vita di un individuo ( quale la donna dev’essere ritenuta ) dal concepimento alla morte naturale .

*Nota all’art. 2 comma 4 : così pure la giurisprudenza ( cfr Cass. Pen. , Vi sez. 2-4-2013 , n. 14979 : “ Il diritto all’obiezione di coscienza trova il suo limite nella tutela della salute della donna, tanto è vero che il comma 5 dell’art. 9 della legge citata esclude ogni operatività all’obiezione di coscienza nei casi in cui l’intervento del medico obiettore sia “indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo“. “ .

*Nota all’art. 3 comma 1 : la pena nel minimo ( che è superiore a quella prevista prima della 194 ) doppia rispetto a quella fissata , in misura peraltro particolarmente tenue , solo per la madre nel caso di infanticidio dall’art. 578 c.p, trova comunque giustificazione nella particolare condizione nella quale può trovarsi una donna in stato di abbandono durante il parto o immediatamente dopo esso .

*Nota all’art. 3 comma 3 : la pena da anni 14 a 20 nel caso che dall’aborto derivi il decesso non voluto della donna è commisurata tenendo presente che l’art. 584 c.p. ( al netto di ogni evento abortivo ) contempla per l’omicidio preterintenzionale una pena da 10 a 18 anni.

*Nota all’art. 4 comma 1 : la pena da 4 mesi a 3 anni di reclusione è commisurata tenendo presente che l’art. 589 c.p. prevede per l’omicidio colposo una pena da 6 mesi a 5 anni .

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COMUNICATO UFFICIALE 11-12-2015

Comunico, all’esito della conferenza di Roma di oggi , che ho pubblicamente ricevuto formale incarico dal Sen. Domenico Scilipoti Ingrò , che ringrazio , di redigere il testo di un disegno di legge che riproduca le nostre posizioni abrogazioniste rispetto alle legge 194 e che verrà depositato entro fine anno al Senato.

Testo che da parte mia sarà inoltrato entro le ore 7,50 di lunedì prossimo 14-12-15. Al di là delle possibilità di approvazione del testo , è la prima volta dal 1978 , anno di entrata in vigore della 194 , che viene depositato un disegno di legge abrogazionista nel nostro Parlamento e che reintroduce il reato di aborto volontario.

Un evento storico che rappresenta un importante avallo della nostra operazione referendaria e che dedico a tutti gli attivisti del comitato che ho fondato.

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 e omonima associazione

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PREGHIERA NAZIONALE DEL COMITATO NO194 A BOLOGNA : SPOSTAMENTO A SABATO 19-12-15 , ORE 9-13,30

Sabato 19 dicembre 2015 si svolgerà nella centralissima piazza S. Giovanni in Monte a Bologna il nostro secondo evento nazionale di preghiera contro la legalizzazione dell’aborto volontario ed a favore del referendum abrogativo della legge 194 .

Evento che , su base regionale , si tiene il primo sabato dei mesi dispari dalle ore 9 alle 18 e che avrà nel capoluogo emiliano un orario dimezzato ( ore 9-13,30 ) a seguito delle limitazioni imposte dalla locale questura .

Un’evidente soluzione di compromesso rispetto all’originaria richiesta ( più volte reiterata e riferita al sabato precedente ) , frutto di intense trattative e che risente del clima ateistico-marxista che opprime questa città ( culturalmente eccellente ) , al punto di gravare particolarmente sull’operato delle forze dell’ordine , condizionando la portata dei provvedimenti autorizzativi concessi a coloro che non sono riconducili a quella matrice .

Nel momento stesso in cui persino le conservatici e laicizzate formazioni politiche parlamentari invitano nelle proprie sedi il sottoscritto a convegni sulla 194 , come quello che si terrà a Roma il prossimo 11-12-2015 presso la sede nazionale di Forza Italia , appare del tutto paradossale che la nostra attività subisca limitazioni nelle piazze e nei luoghi pubblici , che dovrebbero essere naturale teatro della libera manifestazione del pensiero .

A titolo personale rinnovo l’appello che già rivolsi nel giugno scorso a tutte le forze democratiche del paese affinché organizzino a pioggia eventi nel territorio felsineo onde introdurre gli anticorpi necessari per liberare la città da tale clima oppressivo , restituendo Bologna a tutti gli effetti alla repubblica italiana ed alla vigenza dei princìpi giuridici che caratterizzano la nostra carta costituzionale .

Iscrivetevi al nostro comitato attraverso il sito www.no194.org .

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato NO194  e omonima associazione

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COMUNICAZIONE DI OGGI 28-11-2015 DELLA QUESTURA DI BOLOGNA : SPOSTAMENTO DELLA 9 ORE DEL 12-12-15 ( RICHIESTA DA 6 MESI ) E DIFFICOLTA’ A RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER UNA QUALSIASI DATA : A BOLOGNA SI PUO’ PREGARE IN PUBBLICO ?

Non solo la città felsinea è l’unica in Italia in cui ci viene negata la possibilità di pregare all’esterno di un ospedale , come ci è stato ribadito stamane , ma risulta alquanto arduo se non impossibile trovare una data in cui svolgere una 9 ore di preghiera contro la legge 194 e la legalizzazione dell’aborto volontario , a motivo di sistematiche ragioni di ordine pubblico , non certo a noi imputabili .
Vi aggiornerò sugli sviluppi a metà della prossima settimana , quando , nonostante le enormi difficoltà che ci vengano frapposte , conto di poter indicare luogo , data ed ora dell’evento , ad affermazione dei diritti tutelati dagli artt. 17,19 e 21 della costituzione .

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato no194 ed omonima associazione

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LA SECONDA 9 ORE NAZIONALE DI PREGHIERA DEL COMITATO NO194 SEMPRE A BOLOGNA, DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA

Sabato 12 dicembre 2015 , ore 9-18 si svolgerà all’esterno dell’ospedale Maggiore di Bologna la nostra seconda 9 ore nazionale di preghiera contro l’aborto ed a favore del referendum abrogativo della legge 194 .

Evento che ha un suo svolgimento ordinario su base regionale il primo sabato dei mesi dispari sempre dalle ore 9 alle 18 .

Con la prima edizione del 13 giugno 2015 auspicammo e forse contribuimmo ad avviare il processo di democratizzazione della città felsinea, sviluppatosi in questi mesi con diverse manifestazioni anche politiche di segno opposto rispetto a quello imperante da sempre in quella città .

Fummo noi i primi a denunciare l’emergenza democratica bolognese , descrivendo politicamente il capoluogo emiliano ( culturalmente tanto vivace ed apprezzabile ) come un’enclave nordcoreana nel territorio nazionale :

http://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/bo/bologna/aborto-guerini-no194-bologna-come-la-corea-del-nord_6747907 Ciò sulla scorta delle polemiche insorte per quella semplice veglia di preghiera. Come si ricorderà il sindaco di Bologna Merola , del partito dell’attuale Presidente del Consiglio , che si autodefinisce ” democratico ” , chiese ufficialmente al Prefetto locale di emettere un’ordinanza che vietasse l’evento :

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/06/01/news/il_pd_contro_gli_antiabortisti-115817559/ Non solo , ma SEL , formazione politica di appartenenza del Presidente della Camera, e Rifondazione comunista s’impegnarono nei loro siti locali ad impedire fisicamente , quindi con la violenza , la veglia :

http://www.sel-bologna.com/blog/2015/05/28/legge194-fermate-la-manifestazione-degli-antiabortisti-al-maggiore/ http://www.prcbologna.it/2015/05/30/no13giugno/ Veglia che venne autorizzata , con il plauso della Curia , ma solo in una piazza del centro e vietata fuori dall’Ospedale Maggiore , con contromanifestazioni delle organizzazioni neo-comuniste :

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/06/07/news/la_curia_applaude_il_prefetto_la_preghiera_anti-aborto_e_legittima_-116300760/

Quale dimostrazione dell’evoluzione democratica bolognese, confidiamo nella concessione dell’area antistante a tale struttura sanitaria come teatro dell’evento, analogamente a quanto avviene in tutto il resto d’Italia nelle nostre 9 ore regionali.

Come gli operai possono manifestare davanti alle fabbriche, gli antiabortisti debbono poter pregare davanti agli ospedali , dove si realizza la macellazione legalizzata dei concepiti , che , secondo i dati ufficiali ministeriali , ha raggiunto il numero di 6 milioni di individui dall’entrata in vigore della 194 , risalente come precisato al 1978, con una percentuale costante del 20-25% sulle gravidanze totali, quelle sì in diminuzione.

Vi attendo, per una giornata di preghiera e di denuncia.

Iscrivetevi al nostro comitato tramite il sito www.no194.org .

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale comitato NO194  e omonima associazione

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